Art. 1.
(Campagne di informazione e di sensibilizzazione).

      1. Le amministrazioni statali, nell'ambito delle proprie risorse e competenze e avuto riguardo al Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale, realizzano interventi di informazione e di sensibilizzazione, anche acquisendo il parere dell'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale, al fine di prevenire la violenza in famiglia, di genere e le discriminazioni.